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Quesito

Nel caso in cui un ordine sia stato promosso dall'agente prima del 02.02.2000, data in cui è entrata in vigore la Legge che ha vietato il patto dello “star del credere”, e la preponente lo abbia accettato e vi abbia dato esecuzione sempre prima della predetta data, ma l'inadempimento del cliente si sia verificato dopo la data in esame, è addebitabile all'agente che lo ha promosso lo “star del credere”?

Risposta

Secondo il mio parere no. Ritengo, infatti, che, nel caso in esame, la preponente non abbia maturato alcun diritto sotto il regime della “vecchia” normativa da far valere sotto quello della “nuova”. Ciò che determinava l'addebito dello “star del credere”, in forza della abolita disciplina, era l'insolvenza (totale o parziale) del cliente. Con il termine insolvenza si definiva, in genere (sul punto vi sono molteplici opinioni), l'impossibilità del cliente di far fronte alle obbligazioni assunte (cioè al pagamento). Tale impossibilità viene a determinarsi nel momento in cui la preponente richiede il pagamento al cliente (con l'invio della fattura) ed il cliente non è in grado di farvi fronte. Soltanto a questo punto, a prescindere da ogni considerazione circa il momento storico in cui l'ordine è stato promosso, ovvero accettato od evaso, può accertarsi o meno l'insolvenza del cliente, con il conseguente obbligo dell'agente di garantire la preponente, attraverso appunto l'istituto dello “star del credere”. Ritengo, quindi, che l'avere la preponente accettato ed evaso l'ordine prima dell'abolizione dello “star del credere” non le abbia attribuito la titolarità di alcun diritto di garanzia da far valere nei confronti dell'agente. Tale diritto, in ipotesi, sarebbe sorto solo successivamente e cioè all'atto del mancato pagamento da parte del cliente (inadempimento). Poiché tale momento, nel caso di specie, viene a ricadere, invece, sotto la disciplina della nuova Legge, che vieta ogni patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità per l'inadempimento del terzo, nessuna pretesa potrà più avanzare la preponente, atteso che il diritto che la medesima vorrebbe azionare non può più sorgere.

Avv. Gianluca Bassetti