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INDENNITA’ DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO NEL CONTRATTO DI AGENZIA, TREVISO 23/11/2007


Il giorno vetitre novembre scorso si è tenuto a Treviso, presso il Boscolo Hotel Maggior Consiglio, un convegno, organizzato dalla UNINDUSTRIA (Unione Industriali di Treviso), con la collaborazione dell’Ordine degli Avvocati di Treviso e del Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano” – Sezione Veneto, sul tema:” L’indennità di cessazione del rapporto nei contratti di agenzia”.
Hanno partecipato, quali relatori, il Dott. Giuseppe Ianniruberto, Presidente della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, il Prof. Fabio Bortolotti, docente di Diritto Internazionale all’Università di Torino, l’Avv. Guido Trioni di Milano, tutti massimi esperti in materia, con importanti pubblicazioni e studi sul contratto di agenzia.
I lavori venivano coordinati dal Dott. Massimo De Luca, Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso.
Interveniva anche il Dott. Luigi Perina, Giudice del Lavoro ed autore di importanti contributi in materia.
Tralasciando volutamente questioni giuridiche più strettamente tecniche, rivolte prevalentemente al numeroso pubblico di avvocati presenti in sala, è importante segnalare quanto segue.
Tanto il Presidente Ianniruberto, quanto l’Avv. Trioni hanno inteso ribadire l’importanza degli Accordi Economici Collettivi, quale valida disciplina dei rapporti di agenzia. Ricordiamo, infatti, che, a seguito della nota pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (Sentenza del 23.03.2006) l’indennità di fine rapporto degli agenti di commercio, così come disciplinata, in sostanza, dall’art.1751 del Codice civile, non può essere sostituita con un’altra indennità, determinata pattiziamente in base a criteri diversi da quelli della direttiva. In altri termini, l’indennità di fine rapporto prevista dagli AA.EE.CC. del 2002 è incompatibile con quanto disposto dalla Direttiva della Comunità Europea (Dir.18.12.1986, 86/653/CEE). A questo punto si potrebbe arrivare anche a ritenere le disposizioni degli accordi economici collettivi predetti come nulle, in quanto contrastanti con una norma imperativa di legge (in tal senso si è già avuta una pronuncia, quella del Tribunale di Pistoia del 02.02.2007).
Il Presidente Ianniruberto, tuttavia, ha prospettato una chiave di lettura alternativa, che è questa: valutando comparativamente i due trattamenti indennitari, in base ai risultati finali cui si perviene, quindi con una valutazione c.d. “ex post”, è possibile che l’applicazione dell’A.E.C. determini un trattamento di miglior favore per l’agente in quanto gli consente di ottenere un’indennità in misura superiore a quella che gli sarebbe spettata in base all’art.1751 c.c. Non sono mancate critiche a questa interpretazione, fondate sulla considerazione che la Corte di Giustizia ha precisato che il raffronto tra i due trattamenti deve essere fatto “ex ante”, cioè all’inizio del rapporto e non “ex post”, cioè alla fine.
E’ importante, tuttavia, notare come, almeno in seno alla Suprema Corte di Cassazione, sia perseguito l’intento di salvaguardare la funzione degli AA.EE.CC.
L’Avv.Trioni ha escluso che gli accordi economici collettivi siano nulli e, come tali, improduttivi di effetti. Secondo l’illustre relatore si potrebbe configurare una situazione di mera annullabilità. L’A.E.C., cioè, produce effetto fintanto che non viene impugnato dall’agente. Quest’ultimo, di contro, nel momento in cui accetta l’importo dell’indennità di fine rapporto riconosciutagli dalla preponente, in applicazione dell’A.E.C., viene a convalidare gli effetti di questa normativa. L’Avv. Trioni ha contestato il recente orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il trattamento di fine rapporto previsto dagli AA.EE.CC. costituisce un minimo garantito per l’agente. Secondo l’Avv. Trioni, laddove l’agente richieda giudizialmente l’applicazione dell’art.1751 c.c. e, solo in via subordinata, dell’accordo economico collettivo ed il Giudice si pronunci nel senso di non riconoscere all’agente la prima normativa, non può più farsi appello agli AA.EE.CC., proprio perché, secondo quanto disposto dalla Corte di Giustizia Europea, la valutazione circa il trattamento di miglior favore per l’agente deve effettuarsi all’inizio del rapporto (ex ante) e non alla fine (ex post).
Assai critico nei riguardi della contrattazione collettiva è parso il Prof. Bortolotti, il quale preso atto che, secondo la ricordata pronuncia della Corte di Giustizia Europea, l’A.E.C. può ritenersi valido solo laddove assicuri all’agente un trattamento economico uguale o superiore a quello scaturente dall’applicazione dell’art.1751 c.c., rilevava come non vi sia più alcun interesse, almeno per le case mandanti, di sottoscrivere un accordo collettivo, per cui questo tipo di contrattazione è destinato a finire.
Molto interessante è stato il parere espresso dal Giudice Perina. Questi ha delineato un nuovo ed essenziale ruolo per la contrattazione collettiva (sempre in tema di indennità di fine rapporto). Secondo il Dott. Perina, la contrattazione collettiva dovrebbe svolgere il compito di individuare, stabilire ed indicare al Giudice i criteri per l’applicazione dell’art.1751 c.c., ovvero come procedere all’accertamento ed alla valutazione di quelle condizioni stabilite dalla norma, al cui soddisfacimento è legato il diritto all’indennità.
Al convegno è intervenuto anche il Vice Presidente dell’USARCI, Sig. Zanchetta, il quale ha ribadito l’importanza e l’attualità degli AA.EE.CC. per la composizione dei rispettivi interessi delle parti sociali, parti chiamate sempre di più ad un rapporto collaborativo, finalizzato al raggiungimento dei migliori risultati economici per entrambe.

Avv. Gianluca Bassetti