Home - Torna alla pagina inizialeProfiloEsperienzeLo Studio LegaleContratto

»Leggi e Sentenze
»Appuntamenti
»Consulenza on line
»Domiciliazione
»Informativa Deontologica
»Informativa sul Copyright
»Informativa sulla Privacy
»Links
Attorney Profile

Quesito

Egr. Avvocato Bassetti, la casa mandante mi ha proposto di definire una vertenza in atto mediante transazione. Può darmi dei chiarimenti sul significato e gli effetti della transazione?

Risposta

La transazione è un contratto, cioè un accordo con cui le parti decidono di chiudere una controversia in corso, ovvero di prevenire l’instaurarsi di una lite, facendosi reciproche concessioni.
Mi preme, quindi, sottolineare che la transazione, in quanto accordo, implica l’incontro di due volontà. Nessuno è costretto a transigere una controversia.
In secondo luogo, è bene evidenziare che nella transazione devono esserci reciproche concessioni. Le parti cioè devono venirsi incontro. Se una delle due non intende muoversi dalle proprie posizioni, la transazione non può neppure ipotizzarsi.
Quando si decide di definire una vertenza attraverso la transazione, ciò non significa che una parte abbia riconosciuto le ragioni dell’altra. Transigere significa semplicemente ovviare all’incertezza circa l’esito di un Giudizio cha potrebbe portare a decisioni diametralmente opposte a quelle che si intende ottenere. A ciò deve aggiungersi che l’accordo transattivo è produttivo di effetti immediati, mentre il Giudizio richiede tempi lunghi di definizione. Solo queste considerazioni devono spingere le parti a transigere, senza alcuna valutazione circa la fondatezza o meno delle rispettive ragioni.
In materia di rapporti di agenzia, la transazione non è valida se riguarda diritti dell’agente derivanti da disposizioni inderogabili della legge (ad esempio l’art.1751 del Codice Civile, che disciplina l’indennità in caso di cessazione del rapporto) e degli accordi collettivi (ad esempio le norme che prevedono il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto – F.I.R.R.). Unica eccezione alla regola predetta è quella delle transazioni che l’agente sottoscrive dinanzi alle Commissioni provinciali di Conciliazione, istituite presso il Ministero del Lavoro - Ufficio provinciale del Lavoro, con l’assistenza dei propri rappresentanti sindacali e quelle concluse di fronte al Giudice del Lavoro. In questi casi la transazione tra le parti è pienamente valida ed efficace. L’accordo sottoscritto è titolo esecutivo. Esso, quindi, può essere immediatamente utilizzato contro la parte inadempiente.
A questo punto, sottoscritta validamente la transazione, con tutte le garanzie di legge, i diritti delle parti, sui quali è intervenuta la transazione, non possono più essere fatti valere. Essi, cioè, si sono estinti.
Tutte le transazioni sottoscritte dall’agente al di fuori dei casi sopra precisati sono annullabili. Ciò significa che esse sono valide fino a che l’agente non le contesti. Questa facoltà di impugnazione non è riconosciuta, invece, alla casa mandante, per la quale la transazione comunque sottoscritta rimane sempre valida.
L’agente può contestare la transazione solo entro sei mesi da quando è cessato il rapporto o dalla data della transazione se questa è avvenuta dopo la cessazione del rapporto. L’impugnazione può aver luogo con qualsiasi atto scritto (anche una semplice raccomandata A/R), purchè idoneo a rendere nota alla casa mandante la volontà dell’agente.
La transazione, come tutti i contratti, può essere anche impugnata dalla parte che è caduta in errore, ovvero che è stata raggirata dall’altra o, in fine, che sia stata vittima della altrui violenza fisica o morale, posta in essere per costringerla a firmare. In questi casi, la parte che invoca i predetti vizi deve fornire la prova della loro esistenza.

 

Avv. Gianluca Bassetti