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Attorney Profile

Quesito

Egr. Avvocato Bassetti, sono un agente di commercio plurimandatario che svolge la propria attività in favore di una casa mandante che produce accessori per autoveicoli. La mia mandante, nel novembre 2003 e nel febbraio 2004, senza alcun preavviso, mi ha ridotto la zona, con minimi aggiustamenti che hanno diminuito le mie provvigioni, complessivamente, di circa un 7,5 %. Questa condotta della proponente deve ritenersi corretta?

Risposta

L'accordo economico collettivo del 20.03.2002, per il settore industriale, all'art.2 disciplina il tema delle variazioni di zona, intese come modifiche di territorio, clientela e prodotti. Nel caso in cui la casa mandante, nell'arco di dodici mesi, intenda operare una serie di variazioni tutte di lieve entità, come nel suo caso, deve necessariamente dare preavviso all'agente. Le variazioni di zona, come sopra anticipato, possono riguardare sia l'ambito territoriale in cui l'agente svolge il proprio incarico, sia la clientela da questi curata, sia i prodotti di cui si promuove la vendita. La riduzione perché sia rilevante, ai fini che ci occupano, deve comportare una corrispondente diminuzione dei compensi in capo all'agente. Questa perdita di provvigioni può essere contenuta in un 5% ed allora avremo variazioni così dette di lieve entità. Nel caso in cui la diminuzione di compensi superi il 5% e rimanga, comunque, contenuta entro il 20%, deve essere preceduta da un congruo periodo di preavviso, che la norma in esame stabilisce (per il plurimandatario) in due mesi. Quando la variazione supera la soglia del 20%, sempre avuto riguardo alla perdita economica patita dall'agente, questi può legittimamente interpretare la comunicazione che gli perviene dalla mandante come volontà di quest'ultima di risolvere (cioè sciogliere) il rapporto. In tal caso, il preavviso di spettanza dell'agente sarà uguale a quello previsto per la cessazione del mandato (un mese per ogni anno iniziato di durata della collaborazione). Laddove l'agente non intenda accettare la variazione in questione dovrà comunicare tale volontà alla proponente entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Il suo caso è particolare e, per questo, gli viene dedicato un apposito comma (l'ultimo) dell'art.2 del citato A.E.C. Allorché, infatti, la casa mandante, proprio durante il periodo di dodici mesi, effettui più riduzioni di zona di lieve entità, che complessivamente determino una diminuzione provvigionale per l'agente ricompressa tra il 5% ed il 20%, queste verranno considerate come un'unica variazione ai fini del riconoscimento in favore dell'agente medesimo del previsto periodo di preavviso (due mesi). Quando le predette riduzioni, sommate tra loro, determineranno una corrispondente perdita provvigionale dell'agente superiore al 20%, quest'ultimo avrà diritto tanto al preavviso, pari a quello stabilito per la risoluzione del rapporto, quanto ad intendere il rapporto medesimo cessato ad iniziativa della casa mandante (con ogni conseguenza in merito al riconoscimento delle indennità di fine rapporto). A mio parere, laddove la casa mandante abbia operato la riduzione di zona senza osservare il periodo di preavviso di spettanza dell'agente, dovrà riconoscergli la relativa indennità sostitutiva. Questa si dovrà determinare in misura di tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate all'agente nell'anno solare precedente a quello in cui si è verificata la riduzione di zona, quanti sono i mesi di preavviso dovuti (ai sensi dell'art.9 A.E.C. citato). In forza di quanto sopra illustrato, nella fattispecie che la riguarda, la casa mandante non ha osservato la norma che abbiamo esaminato, con riferimento a riduzioni di zona di lieve entità, e, per l'effetto, le dovrà corrispondere, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, due dodicesimi delle provvigioni che le sono state liquidate dal gennaio al dicembre 2002.

 

Avv. Gianluca Bassetti